Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 11; cit. in Catechismo della Chiesa Cattolica, 1422).
È chiamato sacramento della conversione poiché realizza sacramentalmente l'appello di Gesù alla conversione (Cf. Mc 1,15), il cammino di ritorno al Padre (Cf. Lc 15,18) da cui ci si è allontanati con il peccato. È chiamato sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano peccatore. È chiamato sacramento della confessione poiché l'accusa, la confessione dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In un senso profondo esso è anche una "confessione", riconoscimento e lode della santità di Dio e della Sua misericordia verso l'uomo peccatore. È chiamato sacramento del perdono poiché, attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio accorda al penitente "il perdono e la pace". [...] È chiamato sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l'amore di Dio che riconcilia (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1423-1424).
Certamente. Condizioni per ottenere da Dio il perdono sono un sincero pentimento per i peccati commessi e il fermo proposito di cambiare condotta di vita.
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: "Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?". Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le disse: "Neanch'io ti condanno; và e d'ora in poi non peccare più" (Gv 8,9-11).
Questa è la volontà di Colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno (Gv 6,39).
Non c'è nessuna colpa, per grave che sia, che non possa essere perdonata dalla santa Chiesa. Non si può ammettere che ci sia un uomo, per quanto infame e scellerato, che non possa avere con il pentimento la certezza del perdono. Cristo, che è morto per tutti gli uomini, vuole che, nella Sua Chiesa, le porte del perdono siano sempre aperte a chiunque si allontani dal peccato (Catechismo della Chiesa Cattolica, 982).
In breve, sì.
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? (Mc 2,7).
Con ciò il Vangelo conferma che il potere di rimettere i peccati appartiene soltanto a Dio, ma è altrettanto vero che l'esercizio di questo potere è stato affidato da Dio stesso (cioè da Cristo, Seconda Persona della Trinità) ai Sacerdoti della Sua Chiesa, come testimonia la stessa Scrittura. Dopo essere risorto, Cristo disse agli Apostoli:
Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi (Gv 20,22-23).
In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo (Mt 18,18).
Rendendo gli Apostoli partecipi del Suo proprio potere di perdonare i peccati, il Signore dà loro anche l'autorità di riconciliare i peccatori con la Chiesa. Tale dimensione ecclesiale del loro ministero trova la sua più chiara espressione nella solenne parola di Cristo a Simon Pietro: "A te darò le chiavi del Regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli" (Mt 16,19) (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1444).
L'ufficio di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro (cfr. Mt 16,19), è noto essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, congiunto col suo capo (cfr. Mt 18,18; 28,16-20) (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22).
No, in nessun caso la Confessione fatta ad un laico ha valore sacramentale, né il penitente può ricevere l'assoluzione da parte di un laico.
Quanto al ministro di questo sacramento [della Confessione], il santo sinodo dichiara che sono false e del tutto aliene dalla verità del vangelo tutte quelle dottrine che estendono perniciosamente a qualsiasi altro uomo, oltre i vescovi e i sacerdoti, il ministero delle chiavi. Esse [le false dottrine, NdR] ritengono che quelle parole del Signore: "Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo" e: "a quelli, di cui avrete rimesso i peccati, saranno rimessi, a quelli, di cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti" siano state dette a tutti i fedeli del Cristo, senza differenza alcuna e senza distinzione, contro l'istituzione di questo sacramento (Concilio di Trento, sessione XII, cap. IV).
L'«Ordo paenitentiae» ha predisposto tre riti. [...] La prima forma - riconciliazione dei singoli penitenti - costituisce l'unico modo normale e ordinario della celebrazione sacramentale, e non può né deve essere lasciata cadere in disuso o essere trascurata. [...] La seconda - riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione individuale - [...] raggiunge la prima forma nell'atto sacramentale culminante, che è la confessione e l'assoluzione individuale dei peccati. [...] La terza, invece - riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale - riveste un carattere di eccezionalità, e non è, quindi, lasciata alla libera scelta, ma è regolata da un'apposita disciplina. La prima forma consente la valorizzazione degli aspetti più propriamente personali - ed essenziali - che son compresi nell'itinerario penitenziale. Il dialogo tra penitente e confessore, l'insieme stesso degli elementi utilizzati [...] sono elementi che rendono la celebrazione sacramentale più rispondente alla concreta situazione del penitente (Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Reconciliatio et Paenitentia, 32).
Secono quanto stabilito dalla Chiesa, sono possibili solo come mezzo straordinario, in situazioni del tutto eccezionali, imminente pericolo di morte, in caso di grave necessità:
Si osserva in alcune regioni la tendenza all'abbandono della confessione personale insieme ad un ricorso abusivo all'«assoluzione generale» o «collettiva», sicché essa non appare come mezzo straordinario in situazioni del tutto eccezionali. Sulla base di un allargamento arbitrario del requisito della grave necessità, si perde di vista in pratica la fedeltà alla configurazione divina del Sacramento, e concretamente la necessità della confessione individuale, con gravi danni per la vita spirituale dei fedeli e per la santità della Chiesa [...] La necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio». Circa il caso di grave necessità, si precisa [...] si tratta di situazioni che, oggettivamente, sono eccezionali, come quelle che si possono verificare in territori di missione o in comunità di fedeli isolati, dove il sacerdote può passare soltanto una o poche volte l'anno (Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Misericordia Dei).
Come tutti i sacramenti, la Penitenza è un'azione liturgica. Questi sono ordinariamente gli elementi della celebrazione: il saluto e la benedizione del sacerdote, la lettura della Parola di Dio per illuminare la coscienza e suscitare la contrizione, e l'esortazione al pentimento; la confessione che riconosce i peccati e li manifesta al sacerdote; l'imposizione e l'accettazione della penitenza; l'assoluzione da parte del sacerdote; la lode con rendimento di grazie e il congedo con la benedizione da parte del sacerdote Catechismo della Chiesa Cattolica, 1480).
Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio (Codice di Diritto Canonico, can. 964, §1).
Confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene (ibid., §2).
Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa (ibid., §2).